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CCNL Sanità – Personale non medico: siglato il contratto di rinnovo

Previsto un aumento in busta paga pari a 172,00 euro al mese

Il 27 ottobre 2025 Cisl-Fp, Cisl, Fials, Nursind, Nursing Up, Confsal, Cgs, Cse hanno siglato il contratto di rinnovo per il triennio 2022-2024 per i 580 mila dipendenti tra infermieri, tecnici, amministrativi e personale sanitario non medico. Le sigle sindacali Fp-Cgil e Uil non hanno firmato.  

Dal punto di vista economico, il rinnovo prevede un aumento salariale medio mensile di 172,37 euro per tredici mensilità, pari al 6,8% in più rispetto alle retribuzioni attuali.

Inoltre, sono stati introdotti e rivisti alcuni aspetti degli istituti contrattuali, come:

– la possibilità di poter articolare l’orario di lavoro in 36 ore settimanali su quattro giorni;

–  il riconoscimento del buono pasto in lavoro agile e la priorità di accesso a questo istituto contrattuale per coloro che si trovano in situazioni di disabilità o per assistenza a famigliari disabili;

– la possibilità di poter coniugare lo straordinario in presenza di incarico fino al valore di 5.000 euro;

– l’introduzione del nuovo profilo di Assistente infermiere;

– l’introduzione di una specifica tutela per il personale oggetto di aggressioni da parte di terzi, prevedendo il patrocinio legale da parte dell’Azienda e la possibilità, se richiesta dal dipendente, di supporto psicologico. 

Infine, sono state aggiornate le indennità di specificità infermieristica e di tutela del malato nonchè l’indennità di pronto soccorso. 

CCNL Commercio Cifa – Confsal: sottoscitto l’accordo integrativo

Le Parti hanno depositato il nuovo testo coordinato che sostituisce integralmente il precedente CCNL

Il 23 settembre scorso è stato sottoscritto da Cifa e Confsal l’accordo integrativo del CCNL Commercio, Terziario, Distribuzione, Servzii, Pubblci Esercizi eTurismo che modifica e aggiorna alcune disposizioni contrattuali.
Periodo di prova
Modificati i termini della durata del periodo di prova.:

– 45 giorni di lavoro effettivo, per il primo livello;

– 60 giorni di lavoro effettivo, per il secondo e terzo livello;

– 60 giorni di lavoro effettivo, dal quarto al quinto livello di inquadramento;

– 90 giorni dal sesto livello;

– 180 giorni per i livelli successivi.

Lavoro supplementare

In caso di modifica dell’orario di lavoro è prevista una maggiorazione del 31,5% (30% + 1,5%) della retribuzione oraria globale.

In caso di lavoro supplementare è, invece, aumentata la maggiorazione dal 15% al 30% della retribuzione.

Periodo di comporto

E’ modificata la durata del periodo di comporto con la previsione del diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo di 12 mesi nell’arco dell’ultimo triennio.

Malattia
In caso di assenze per malattia il trattatmento economico è così aggiornato:

– 100% per i primi tre giorni (periodo di carenza);

– 75% per i giorni dal 4°al 20°;

– 100% per i giorni dal 21° in poi.

Preavviso di licenziamento

Fino a cinque anni di servizio compiuti:

– 15 giorni di calendario, per il primo livello;

– 20 giorni di calendario, per il secondo e terzo livello;

– 30 giorni di calendario, dal quarto al sesto livello di inquadramento;

– 60 giorni di calendario, per i livelli successivi.

Oltre i cinque anni e fino a dieci anni di servizio compiuti:

– 20 giorni di calendario, per il primo livello;

– 30 giorni di calendario, per il secondo e terzo livello;

 45 giorni di calendario, dal quarto al sesto livello di inquadramento;

– 90 giorni di calendario, per i livelli successivi.

Oltre i dieci anni di servizio compiuti:

– 20 giorni di calendario, per il primo livello;

– 45 giorni di calendario, per il secondo e terzo livello;

– 60 giorni di calendario, dal quarto al sesto livello di inquadramento;

– 120 giorni di calendario, per i livelli successivi.

Lavoro sportivo: l’aggiornamento dei codici qualifica

Gli enti professionistici e dilettantistici, i consulenti del lavoro e gli intermediari abilitati dovranno fare riferimento alla nuova classificazione.(INPS, messaggio 24 ottobre 2025, n. 3185).

L’INPS è intervenuto di nuovo sul lavoro sportivo, comunicando di aver proceduto all’allineamento delle descrizioni relative ai codici qualifica n. 785 e n. 788, presenti nell’Allegato n. 1 della circolare n. 127/2025, armonizzandole con le definizioni già contenute nella circolare INPS n. 88/2023.

Infatti, l’Istituto con la citata circolare n. 127/2025 aveva fornito indicazioni sul riordino degli enti sportivi e sulla riforma della tutela previdenziale dei lavoratori dello sport, come disciplinati dal D.Lgs. n. 36/2021 e successive modifiche e integrazioni.

Pertanto, il nuovo Allegato n. 1 aggiornato sostituisce integralmente quello precedentemente pubblicato con la circolare 127/2025.

Gli enti sportivi professionistici e dilettantistici, così come i consulenti del lavoro e gli intermediari abilitati, dovranno fare riferimento esclusivamente alle nuove descrizioni per la corretta classificazione dei lavoratori sportivi.