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CCNL Commercio Cifa – Confsal: nuovi minimi dal 1° novembre 2026

Definite nuove decorrenze che integrano le tabelle previste dal CCNL

Il 20 ottobre 2025 è stato siglato da Cifa e Confsal il verbale di accordo che contiene tabelle contenenti i nuovi minimi per il settore Commercio, Terziario, Distribuzione e Servizi e Turismo e Pubblici Esercizi, dal 1° novembre 2026  e dal 1° febbraio 2027.

Tabella minimi salariali Settore Commercio, Terziario, Distribuzione e Servizi

Livelli Minimo Tabellare

dal 1° marzo 2025

al 31 ottobre 2025

Minimo Tabellare

dal 1° novembre 2025

Minimo tabellare

dal 1° novembre 2026

Minimo tabellare

dal 1° febbraio 2027

Q* 2.930 2.990 3.045 3.115
7 2.455 2.510 2.560 2.625
6 2.190 2.240 2.285 2.340
5 1.945 1.990 2.025 2.070
4 1.750 1.790 1.820 1.860
3 1.630 1.660 1.690 1.730
2 1.515 1.545 1.570 1.605
1 1.375 1.405 1.425 1.450
* Comprensivo di indennità di funzione quadro pari a: 180 euro da corrispondere per 14 mensilità.

Tabella minimi salariali Settore Turismo e Pubblici Esercizi

Livelli Minimo Tabellare

dal 1° giugno 2025

Minimo Tabellare

dal 1° giugno 2026

Minimo Tabellare

dal 1° giugno 2027

Minimo Tabellare

dal 1° dicembre 2027

Q* 2.290 2.345 2.390 2.450
7 2.045 2.110 2.150 2.205
6 1.870 1.920 1.955 2.000
5 1.765 1.805 1.835 1.880
4 1.665 1.695 1.725 1.765
3 1.560 1.585 1.610 1.645
2S 1.500 1.515 1.545 1.575
2 1.480 1.495 1.520 1.550
1 1.390 1.395 1.415 1.445
* Comprensivo di indennità di funzione quadro pari a 70,00 € mensili lordi.

CCNL Pesca Cooperative e Costiera (imbarcati): sottoscritto l’accordo ponte 2025

Stabilito un aumento retributivo per i dipendenti imbarcati su natanti di cooperative di pesca

Il 27 ottobre 2025 le Parti Sociali Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila Pesca, Agci-Agroalimentare, Legacoop Agroalimentare, Confcooperative-Fedagripesca hanno siglato un accordo ponte valido per il 2025. 

Tale accordo risulta necessario per l’applicazione del contratto collettivo del settore, scaduto in data 31 dicembre 2024.

Dal punto di vista economico, l’accordo riconosce un aumento retributivo sul parametro 100 pari a 100,22 euro per i lavoratori dipendenti, che saranno erogati in tre tranche:

20,22 euro da settembre 2025;

30,00 euro da gennaio 2026;

50,00 euro da febbraio 2026.

Inoltre, ai soci lavoratori sarà riconosciuto un aumento del minimo monetario garantito pari al 3% con decorrenza dal primo settembre 2025.

Le misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro

Il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto-legge per la tutela dei lavoratori con il rafforzamento di formazione e controlli (Presidenza del Consiglio dei ministri, comunicato 28 ottobre 2025, n. 147).

Nella seduta del 28 ottobre 2025, il governo ha approvato, tra gli altri provvedimenti, un decreto-legge recante misure per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile.

In particolare, per quel che concerne la tutela dei lavoratori, il provvedimento individua quali punti cardine la formazione, i controlli e la prevenzione, introducendo, tra l’altro, sistemi premiali per le imprese, il badge di cantiere come richiesto trasversalmente dalle parti sociali, il potenziamento della rete agricola di qualità, ulteriori assunzioni per 300 ispettori e 100 Carabinieri del Comando Tutela del Lavoro, oltre alla stabilizzazione di 94 medici e infermieri dell’INAIL.

Previste anche una serie di azioni a favore dei più giovani, compresa l’estensione della tutela INAIL anche agli infortuni avvenuti in itinere per gli studenti impegnati nella formazione scuola-lavoro e la previsione che non possano essere impegnati in attività ad alto rischio. Tra le novità del decreto, l’istituzione di una borsa di studio per gli orfani delle vittime di incidenti sul lavoro o di malattie professionali.

Inoltre, il decreto individua come misure: 

– la revisione delle aliquote INAIL e contributi agricoli;

– attenzione specifica al subappalto e agli strumenti digitali;

– rafforzamento della formazione per i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS);

– mancati infortuni e prevenzione;

– visite mediche aggiuntive;

– destinazione esclusiva delle sanzioni.