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CCNL Lavoro domestico: siglato il rinnovo

Aumenti retributivi e tutele genitoriali tra le novità

Il 28 ottobre è stata sottoscritta da Fidaldo, Domina e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs, Federcolf l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL che disciplina il rapporto del lavoro domestico.

Il contratti decorre dal 1° novembre 2025 al 31 ottobre 2028.

A livello economico sono previsti i seguenti aumenti.

Per i lavoratori conviventi inquadrati nel livello BS della tabella A, è previsto l’aumento di 100,00 euro con i seguenti importi mensili e relative decorrenze:

–  1° gennaio 2026: 40,00 euro oltre rivalutazione ISTAT;

–  1° gennaio 2027: 30,00 euro ltre rivalutazione ISTAT;

–  1° gennaio 2028: 15,00 euroltre rivalutazione ISTAT;

–  1° settembre 2028:15,00 euro oltre rivalutazione ISTAT .

Per tutti gli altri livelli/ tabelle l’aumento è riproporzionato con le stesse modalità.

L’indennità mensile di cui alla tabella L del CCNL viene aggionata a 30,00 euro mensili dal 1° gennaio 2026.

A livello normativo, invece, è prevista la possibilità per ciascun genitore di astenersi dal lavoro:

– per un periodo non superiore a quattro mesi senza soluzione di continuità per la madre e senza maturazione di alcun istituto retributivo diretto e indiretto;

– per un periodo non superiore a quattro mesi senza soluzione di continuità per il padre, trascorso il periodo di congedo di paternità, e senza maturazione di alcun istituto retributivo diretto e indiretto.

Al lavoratore padre spettano 2 giornate di permesso retribuito in caso di nascita dei un figlio.

Introdotta, inoltre, la possibilità di frure di permessi non retribuiti per assistere familiari con grave disabilità certificata affine entro il 2° grado ovvero entro il 3° grado qualora il genitore o coniuge e parente siano anch’essi affetti da patologie invalidanti.

E’ stata riconosciuta come festività anche la giornata del 4 novembre.

Nuovo Bonus mamme 2025: requisiti e domande

Per accedere al beneficio le madri con due o più figli devono presentare domanda all’INPS entro il 9 dicembre 2025 (INPS, circolare 28 ottobre 2025, n. 139).

L’INPS illustra la disciplina del nuovo Bonus mamme, un contributo mensile di 40 euro destinato alle lavoratrici con almeno due figli. La misura, prevista dal D.L. n. 95/2025 (convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 118/2025), sostituisce temporaneamente l’esonero contributivo inizialmente programmato, posticipato al 2026.

 

Il Bonus spetta alle:

 

– madri con due figli: fino al compimento dei 10 anni del secondo figlio;

– madri con tre o più figli: fino ai 18 anni del figlio più piccolo (escluse le titolari di contratti a tempo indeterminato).

 

Possono accedervi lavoratrici dipendenti (pubbliche e private, escluso il lavoro domestico) e autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie, comprese le casse professionali e la Gestione Separata, e anche le mamme che hanno rapporti di lavoro intermittenti, nonché a scopo di somministrazione.

 

L’INPS, relativamente al requisito relativo al numero dei figli appartenenti al nucleo familiare della lavoratrice, precisa che lo stesso deve sussistere alla data del 1° gennaio 2025 o si deve perfezionare entro il 31 dicembre 2025.

 

Se la lavoratrice possiede il requisito in argomento lo stesso si intende soddisfatto per l’intero anno, con esclusione dei periodi di sospensione della responsabilità genitoriale, o fino al compimento del decimo anno di età del secondo figlio o del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo nel caso di tre o più figli. Se tale requisito si perfeziona in un momento successivo al 1° gennaio 2025, il Nuovo bonus mamme spetta a partire dal mese in cui si perfeziona il requisito. In particolare, nel caso di nascita del secondo o successivo figlio nel corso dell’anno 2025, il requisito si cristallizza nel mese di nascita, non producendo alcuna decadenza dal diritto l’eventuale decesso del bambino o l’affidamento esclusivo di uno o più figli al padre. Ai fine della sussistenza del requisito non rilevano i figli per i quali è cessata la responsabilità genitoriale.

 

Il reddito da lavoro annuo non deve superare i 40.000 euro.

 

L’importo di 40 euro mensili, esentasse e non rilevante ai fini ISEE, verrà erogato dall’INPS in un’unica soluzione a dicembre 2025 (o entro febbraio 2026), coprendo fino a 12 mensilità per un massimo di 480 euro annui.

 

Il beneficio è erogato su domanda da presentarsi entro 40 giorni dal 28 ottobre 2025 (data di pubblicazione della circolare in commento), ma l’Istituto avverte che le lavoratrici per le quali i requisiti si perfezionano successivamente a tale data, possono comunque presentare la domanda entro il 31 gennaio 2026. Considerato che il termine scade domenica 7 dicembre e che l’8 dicembre è un giorno festivo, le domande possono essere presentate entro il 9 dicembre 2025, ovvero, come detto, entro il 31 gennaio 2026 se i requisiti maturano successivamente ma comunque entro il 31 dicembre 2025.

 

Per la lavoratrice madre incapace di agire o minorenne, la domanda deve essere presentata dal genitore che esercita la responsabilità genitoriale o dal tutore/curatore, ferma restando la verifica dei requisiti in capo al soggetto titolare del beneficio in argomento. Il genitore che esercita la responsabilità genitoriale può registrare direttamente online la delega a proprio nome per l’esercizio dei diritti del figlio minore.

 

CCNL Presidenza del Consiglio dei Ministri: siglato il rinnovo contrattuale

Il rinnovo 2019-2021 per i dipendenti pubblici non è stato siglato dalla Fp-Cgil

Il 28 ottobre 2025 è stato siglato il rinnovo contrattuale del CCNL Presidenza del Consiglio per il triennio 2019-2021. Il rinnovo si applica a tutto il personale non dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato ricompreso nel comparto autonomo di contrattazione collettiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il rinnovo prevede aumenti retributivi per 12 mensilità a cui aggiungere la 13a mensilità e riportati nella tabella di seguito. A decorrere dal 1° gennaio dell’anno di sottoscrizione del CCNL 2019-2021 sono previsti due nuovi parametri retributivi F11 e F12 nell’ambito della categoria A ed un nuovo parametro F11 nell’ambito della categoria B.

Categoria Parametri retributivi Dall’1.1.2019 Dall’1.1.2020 Dall’1.1.2021 Dall’1.1.2022
 

 

A

 

F12 51.286,64
F11 49.552,31
F10 47.876,63
F9 38.131,92 38.637,12 39.347,52 45.597,02
F8 36.477,72 36.964,92 37.647,72 43.885,58
F7 34.776,32 35.244,32 35.899,52 42.125,38
F6 32.777,00 33.222,20 33.845,00 40.056,70
F5 30.711,11 31.132,31 31.721,51 37.918,69
F4 28.843,40 29.241,80 29.802,20 35.986,18
F3 26.268,39 26.636,79 27.156,39 33.322,25
F2 24.873,40 25.227,40 25.723,00 31.879,02
F1 24.017,76 24.362,16 24.844,56 30.994,58
Categoria Parametri retributivi Dall’1.1.2019 Dall’1.1.2020 Dall’1.1.2021 Dall’1.1.2022
 

B

 

F11 34.408,79
F10 33.245,21
F9 25.705,72 26.057,32 26.608,12 31.662,45
F8 24.855,32 25.194,92 25.731,32 30.779,65
F7 24.082,24 24.414,64 24.935,44 29.978,37
F6 23.305,24 23.629,24 24.136,84 29.174,25
F5 21.989,35 22.297,75 22.781,35 27.809,52
F4 20.676,46 20.969,26 21.430,06 26.448,99
F3 19.984,82 20.270,42 20.718,02 25.732,03
F2 19.291,43 19.568,63 20.004,23 25.013,32
F1 18.627,35 18.896,15 19.319,75 24.324,16

Viene precisato che gli importi tabellari erogato il 1° gennaio 2022 sono rivalutati con gli incrementi stabiliti dal contratto, a partire dagli stipendi tabellari indicati nella tabella D del CCNL 7 ottobre 2022, come rideterminati per effetto dei conglobamenti dell’IVC decorrenza 2010 e della quota base dell’indennità art. 18 del contratto integrativo della Presidenza del 10/11/2009, previsti dall’art. 69, c. 3 del citato CCNL con decorrenza 1/11/2022. Per i soli parametri retributivi F10 della categoria A e della categoria B, i valori indicati nella colonna, i quali sono comunque comprensivi degli incrementi riconosciuti dal presente CCNL, decorrono dal 1° gennaio 2022, data di decorrenza di tali parametri in base a quanto previsto dall’art. 69, c. 4 del medesimo CCNL. Inoltre, sono previsti incrementi, a partire dal 1° gennaio 2021 per l’indennità di Presidenza.

Categoria Parametri retributivi Dall’1.1.2021
 

 

A

 

F10 18,10
F9 18,10
F8 18,10
F7 18,10
F6 18,10
F5 18,10
F4 18,10
F3 17,00
F2 16,80
F1 16,80
Categoria Parametri retributivi Dall’1.1.2021
 

 

B

 

F10 14,70
F9 14,70
F8 14,70
F7 14,70
F6 14,70
F5 14,70
F4 14,30
F3 13,80
F2 13,50
F1 13,50

Il Fondo unico di Presidenza, a decorrere dal 1° gennaio 2021, come disposto dall’art. 73 del CCNL 7 ottobre 2022, è stabilmente incrementato di un importo annuo lordo pro capite pari a 199,46 euro