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Professioni sanitarie: approvati i decreti attuativi di norme europee

Le norme riguardano, tra l’altro, i requisiti minimi di formazione per infermieri, dentisti e farmacisti (Presidenza del Consiglio dei ministri, comunicato 28 ottobre 2025, n. 147).

Il 28 ottobre scorso il Consiglio dei ministri ha approvato due decreti legislativi di attuazione di norme europee sulla formazione degli esercenti alcune professioni sanitarie.

 

In particolare, un primo decreto legislativo, approvato in esame preliminare, attua la direttiva (UE) 2024/782 della Commissione del 4 marzo 2024, che modifica la direttiva 2005/36/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti minimi di formazione per le professioni di infermiere responsabile dell’assistenza generale, dentista e farmacista.

Il provvedimento introduce novità nei percorsi di studio con l’obiettivo di assicurare che i professionisti sanitari italiani mantengano standard formativi all’avanguardia in Europa, in linea con l’evoluzione scientifica e tecnologica. L’aggiornamento della formazione per gli infermieri dell’assistenza generale riflette le esigenze emergenti, includendo elementi essenziali sull’uso e l’applicazione sicura delle nuove tecnologie nella pratica clinica.

 

Per dentisti e odontoiatri, vengono integrate nuove aree di studio e competenze professionali, quali l’implantologia orale, la gerodontologia, la tecnologia digitale in odontoiatria e l’assistenza collaborativa interprofessionale.

 

Per i farmacisti, le novità includono un’adeguata conoscenza della farmacia clinica e dell’assistenza farmaceutica, della sanità pubblica e delle sue ripercussioni sulla promozione della salute, nonché competenze in materia di collaborazione interdisciplinare e tecnologia digitale.

Infine, il secondo decreto legislativo, approvato in esame definitivo, riguarda il riconoscimento delle qualifiche professionali degli infermieri responsabili dell’assistenza generale che hanno completato la formazione in Romania e tiene conto dei pareri espressi dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e dalle competenti commissioni parlamentari.

CCNL Lavoro domestico: siglato il rinnovo

Aumenti retributivi e tutele genitoriali tra le novità

Il 28 ottobre è stata sottoscritta da Fidaldo, Domina e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs, Federcolf l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL che disciplina il rapporto del lavoro domestico.

Il contratti decorre dal 1° novembre 2025 al 31 ottobre 2028.

A livello economico sono previsti i seguenti aumenti.

Per i lavoratori conviventi inquadrati nel livello BS della tabella A, è previsto l’aumento di 100,00 euro con i seguenti importi mensili e relative decorrenze:

–  1° gennaio 2026: 40,00 euro oltre rivalutazione ISTAT;

–  1° gennaio 2027: 30,00 euro ltre rivalutazione ISTAT;

–  1° gennaio 2028: 15,00 euroltre rivalutazione ISTAT;

–  1° settembre 2028:15,00 euro oltre rivalutazione ISTAT .

Per tutti gli altri livelli/ tabelle l’aumento è riproporzionato con le stesse modalità.

L’indennità mensile di cui alla tabella L del CCNL viene aggionata a 30,00 euro mensili dal 1° gennaio 2026.

A livello normativo, invece, è prevista la possibilità per ciascun genitore di astenersi dal lavoro:

– per un periodo non superiore a quattro mesi senza soluzione di continuità per la madre e senza maturazione di alcun istituto retributivo diretto e indiretto;

– per un periodo non superiore a quattro mesi senza soluzione di continuità per il padre, trascorso il periodo di congedo di paternità, e senza maturazione di alcun istituto retributivo diretto e indiretto.

Al lavoratore padre spettano 2 giornate di permesso retribuito in caso di nascita dei un figlio.

Introdotta, inoltre, la possibilità di frure di permessi non retribuiti per assistere familiari con grave disabilità certificata affine entro il 2° grado ovvero entro il 3° grado qualora il genitore o coniuge e parente siano anch’essi affetti da patologie invalidanti.

E’ stata riconosciuta come festività anche la giornata del 4 novembre.

CCNL Presidenza del Consiglio dei Ministri: siglato il rinnovo contrattuale

Il rinnovo 2019-2021 per i dipendenti pubblici non è stato siglato dalla Fp-Cgil

Il 28 ottobre 2025 è stato siglato il rinnovo contrattuale del CCNL Presidenza del Consiglio per il triennio 2019-2021. Il rinnovo si applica a tutto il personale non dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato ricompreso nel comparto autonomo di contrattazione collettiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il rinnovo prevede aumenti retributivi per 12 mensilità a cui aggiungere la 13a mensilità e riportati nella tabella di seguito. A decorrere dal 1° gennaio dell’anno di sottoscrizione del CCNL 2019-2021 sono previsti due nuovi parametri retributivi F11 e F12 nell’ambito della categoria A ed un nuovo parametro F11 nell’ambito della categoria B.

Categoria Parametri retributivi Dall’1.1.2019 Dall’1.1.2020 Dall’1.1.2021 Dall’1.1.2022
 

 

A

 

F12 51.286,64
F11 49.552,31
F10 47.876,63
F9 38.131,92 38.637,12 39.347,52 45.597,02
F8 36.477,72 36.964,92 37.647,72 43.885,58
F7 34.776,32 35.244,32 35.899,52 42.125,38
F6 32.777,00 33.222,20 33.845,00 40.056,70
F5 30.711,11 31.132,31 31.721,51 37.918,69
F4 28.843,40 29.241,80 29.802,20 35.986,18
F3 26.268,39 26.636,79 27.156,39 33.322,25
F2 24.873,40 25.227,40 25.723,00 31.879,02
F1 24.017,76 24.362,16 24.844,56 30.994,58
Categoria Parametri retributivi Dall’1.1.2019 Dall’1.1.2020 Dall’1.1.2021 Dall’1.1.2022
 

B

 

F11 34.408,79
F10 33.245,21
F9 25.705,72 26.057,32 26.608,12 31.662,45
F8 24.855,32 25.194,92 25.731,32 30.779,65
F7 24.082,24 24.414,64 24.935,44 29.978,37
F6 23.305,24 23.629,24 24.136,84 29.174,25
F5 21.989,35 22.297,75 22.781,35 27.809,52
F4 20.676,46 20.969,26 21.430,06 26.448,99
F3 19.984,82 20.270,42 20.718,02 25.732,03
F2 19.291,43 19.568,63 20.004,23 25.013,32
F1 18.627,35 18.896,15 19.319,75 24.324,16

Viene precisato che gli importi tabellari erogato il 1° gennaio 2022 sono rivalutati con gli incrementi stabiliti dal contratto, a partire dagli stipendi tabellari indicati nella tabella D del CCNL 7 ottobre 2022, come rideterminati per effetto dei conglobamenti dell’IVC decorrenza 2010 e della quota base dell’indennità art. 18 del contratto integrativo della Presidenza del 10/11/2009, previsti dall’art. 69, c. 3 del citato CCNL con decorrenza 1/11/2022. Per i soli parametri retributivi F10 della categoria A e della categoria B, i valori indicati nella colonna, i quali sono comunque comprensivi degli incrementi riconosciuti dal presente CCNL, decorrono dal 1° gennaio 2022, data di decorrenza di tali parametri in base a quanto previsto dall’art. 69, c. 4 del medesimo CCNL. Inoltre, sono previsti incrementi, a partire dal 1° gennaio 2021 per l’indennità di Presidenza.

Categoria Parametri retributivi Dall’1.1.2021
 

 

A

 

F10 18,10
F9 18,10
F8 18,10
F7 18,10
F6 18,10
F5 18,10
F4 18,10
F3 17,00
F2 16,80
F1 16,80
Categoria Parametri retributivi Dall’1.1.2021
 

 

B

 

F10 14,70
F9 14,70
F8 14,70
F7 14,70
F6 14,70
F5 14,70
F4 14,30
F3 13,80
F2 13,50
F1 13,50

Il Fondo unico di Presidenza, a decorrere dal 1° gennaio 2021, come disposto dall’art. 73 del CCNL 7 ottobre 2022, è stabilmente incrementato di un importo annuo lordo pro capite pari a 199,46 euro